ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE
IL COVO
Sede associazione : SP 601  Rio Torto snc – 00071 Pomezia (RM)
C.F. 96458860580 E-Mail : ilcovoaps@gmail.com
ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemilaventitre  il giorno 29 agosto alle ore 10,30 in Pomezia SP  601 – 00040, Via Mare del Margine 8,
si sono costituiti i seguenti signori:
1. CROCE GIANFRANCO nato a Roma il 01.09.1958 C.F.CRCGFR58P01H501D impiegato forze armate residente in Via Mare del Margine 8 Ardea (RM) 00040
2. CAPPELLI LORENA nata a Roma il 16.04.1969 C.F.CPPLRN69D56H501W impiegata statale residente in
Via Mare del Margine 8 Ardea (RM) 00040
3. MODICA ANTONIO nato a Pavia il 10.04.1958 C.F. MDCNTN58D10G388G invalido civile residente in
Via dei Carvilii 51 Roma (RM) 00178
4. MODICA MAURIZIO nato a Roma il 09.06.1959 C.F.MDCMRZ59H501V invalido civile residente in
Via degli Aceri 25 Lanuvio (RM) 00075
5 CLAUDIO TARTARI nato a Roma il 15.12.1973 C.F.TRTCLD73TH501S impiegato residente in
Via Piacenza 11 Pomezia (RM) 00071
6 CROCE GIULIANO nato a Roma il 04.08.2003 C.F. CRCGLN03M04H501X studente residente in
Via Mare del Margine 8 Ardea (RM) 00040
7 CROCE LISA nata a Roma il 20.03.2001 C.F. CRCLSIC60H501O studentessa residente
in Via del Margine 8 Ardea (RM) 00040
Detti comparenti, che ben si conoscono, riuniti in Assemblea Costituente, e in pieno accordo tra di loro, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art.2 E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale IL COVO
Art.3 L’Associazione ha la sede in Pomezia (RM)-SP 601 altezza civico 282 foce, 00071 Rio Torto
Art.4 L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Si prefigge quale scopo istituzionale la diffusione, sviluppo e pratica degli sport velici e nautici e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della pesca marittima italiana e tropicale, delle attività subacquee, delle attività connesse comunque alla conoscenza del mare, sia turistiche che sportive, intesa come mezzo di informazione e formazione psico-fisica e morale dei soci e di tutte le discipline sportive, finalizzate ad una formazione atletico – sportiva dei propri associati e la gestione e diffusione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa per una corretta pratica dello sport. Sarà promotrice dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive. Inoltre essa rappresenta un punto di aggregazione sociale per i propri iscritti, per i quali organizza anche attività di tipo ricreativo e culturale, per un proficuo impiego del tempo libero.
L’Associazione si ispira al principio della democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico finanziario.
L’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport in genere. Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro e comunque servizi complementari.
Art. 5 L’Associazione ha durata illimitata, salvo diversa determinazione dell’Assemblea straordinaria.
Roma 29.08.2023 Le parti
Gianfranco Croce
Lorena Cappelli
Antonio Modica
Maurizio Modica
Claudio Tartari
Giuliano Croce
Lisa Croce
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ IL COVO – APS”
Denominazione e sede
Art. 1) L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Pomezia SP 601 altezza civico 282 foce,00071 Rio Torto
Finalità
Art.1) Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
Art.2) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 comma T: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
Art.3) L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 4) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e divulgative connesse alla disciplina velica, pesca sportiva, subacquea intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare (nautici ,pesca sportiva e subacquea) compresi servizi di ormeggio, alaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di imbarcazioni dei soci, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art.1) Possono aderire all’associazione coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art.2) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.3) Tutti i soci possono :
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.
Art.4) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 5) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art.6) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art.7) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 8) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 1) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale
Art. 2) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art.3) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione(se esistente) / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art.4) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 5) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
• il Consiglio Direttivo elegge il presidente
• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 6) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 7) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 8) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per dieci giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 1) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente, e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Art. 2) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• la fissazione delle quote sociali;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno o ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere.
Art.4) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
• è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Art. 5) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 6) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Tesoriere
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 1) Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
– quote associative e contributi degli associati;
– erogazioni liberali di associati e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
• quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
• contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
• proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 2) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Organo di Controllo
Art.1) L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 2) L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 3) Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 4) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Seguono le firme dei soci fondatori:
Gianfranco Croce
Lorena Cappelli
Antonio Modica
Maurizio Modica
Claudio Tartari
Giuliano Croce
Lisa Croce
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